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La relazione Medico-paziente e il consenso informato in rischio clinico
La relazione Medico-paziente e il consenso informato in rischio clinico, 2017., magistarski rad, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Padova, Italy
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Naslov
La relazione Medico-paziente e il consenso informato
in rischio clinico
(The doctor-patient relationship and informed consent
in clinical risk)
Autori
Karačić, Jasna
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, magistarski rad
Fakultet
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Mjesto
Padova, Italy
Datum
10.12
Godina
2017
Stranica
40
Mentor
Vladimiro L. Vida, M.D., PhD.
Ključne riječi
Il paziente ; consenso informato ; responsabilità medica ; comunicazione
(The patient ; informed consent ; medical responsibility ; communication)
Sažetak
Il consenso informato è il documento che ogni paziente riceve prima che gli vengano le procedure diagnostiche e terapeutiche previste. Deve contenere due categorie di dati: Tutte quelle informazioni che mettono il paziente nelle condizioni di poter riflettere sulle proprie aspettative, e fornisca quindi il proprio consenso. Il consenso dell'interessato, a subire un trattamento terapeutico, è il presupposto di legittimità dell'azione del medico. La libera scelta di sottoporsi ad interventi è, infatti, tutelata dalla Costituzione e dalla legge. Il consenso deve essere libero, consapevole e informato e può essere revocato in qualunque momento. In caso di intervento senza consenso, il medico (a prescindere dall'esito dell'intervento) può andare incontro a richieste di risarcimento del danno e, in determinati casi, anche a responsabilità penale. Il consenso informato è il presupposto per la legittimità dell’attività medica. Infatti, vige il principio per il quale nessuno può essere sottoposto a trattamenti medici contro la sua volontà (art. 32 della Costituzione). Questa regola, di rango costituzionale, è poi confermata a livello internazionale dalla Convenzione di Oviedo del 1997 che è stata ratificata dall’Italia con la Legge n. 145 del 28 marzo 2001 che stabilisce alcuni principi. Quanto alla forma del consenso la legge non richiede che esso sia manifestato necessariamente in forma scritta. La regola del necessario consenso si deve coordinare con le regole, pratiche e giuridiche, che disciplinano l’attività del medico. Ovviamente se il trattamento non è eseguito correttamente si apre la possibilità di richiedere il risarcimento del danno secondo le regole proprie del danno causato da errore medico, ivi comprese quelle che impongono il tentativo obbligatorio di conciliazione prima di ricorrere al Giudice. La questione si pone nel caso in cui l’informativa non è stata completa, ovvero quando al paziente non è stato comunicato che da quel determinato intervento/trattamento può derivare una complicanza che poi effettivamente si verifica. In questa ipotesi si ritiene che la mancata o incompleta informativa crei per il medico e per la struttura una responsabilità per danni con riferimento a quelle conseguenze tipiche dell’intervento che si verificano e rispetto alle quali il paziente non è stato correttamente informato. Ma non è tutto: la giurisprudenza più recente, infatti, configura un vero e proprio diritto ad essere informati correttamente, e la lesione di tale diritto (ossia la scarsa o scorretta informazione) è un danno autonomamente risarcibile, anche nel caso in cui non vi sia stata nessuna lesione per la salute. Diverse sentenze affermano che non ha alcuna importanza, per la sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ovviamente nel caso in cui l’intervento non sia stato eseguito correttamente emerge la responsabilità civile e penale del medico secondo le regole generali.
Izvorni jezik
Ita
Znanstvena područja
Temeljne medicinske znanosti, Kliničke medicinske znanosti, Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita